COMUNICAZIONE N. 123
Aversa, 08/5/2018 Alle Famiglie degli Alunni Al Collegio Docenti Albo /AttiOggetto: Esame di Stato primo ciclo a.s. 2017/2018– Sintesi della normativa di riferimento 2017.
L’esame di stato che conclude il primo ciclo si svolgerà per l’a.s. 2017/18 secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 62/2017 e nel successivo DM n. 741/2017 che hanno in parte riscritto le disposizioni precedenti (DPR 122/2009), modificando i requisiti di ammissione all’esame, le prove, la valutazione finale e la presidenza della Commissione.
Le novità introdotte dai suddetti decreti sono state illustrate e chiarite tramite la nota n. 1865/2017 e la nota n. 2936/2018.
L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti …Lo scrutinio finale per l’ammissione all’esame di stato è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
L’ammissione è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.
I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell’ammissione all’esame, sono i seguenti:
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è, si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.
Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
Il voto di ammissione concorre per il 50% nella determinazione del voto finale al termine dell’esame di Stato.
Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all’esame con una o più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento).
La non ammissione all’esame di Stato è una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all’acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell’alunno.
Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all’esame. La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
L’esame di stato comprende tre prove scritte e un colloquio.
Le prove che gli studenti dovranno sostenere sono finalizzate, come chiarisce l’art.6 comma 1 del DM 741/2017, a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, verifica che dovrà tener conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le diverse discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il profilo dello studente, al quale si deve fare riferimento, descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che uno studente deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce, in base alle linee guida del MIUR, l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.
Le tre prove scritte riguardano le discipline: Italiano, Matematica e le due Lingue straniere studiate.
prova scritta relativa alle competenze di italiano ;
prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, Inglese e francese.
Le prove scritte saranno predisposte dalla commissione d’esame. La commissione avrà piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrati in modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse prove.
Come chiarisce l’art.6 del DM 741/2017, le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, anche in funzione orientativa, tenendo conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo cielo di istruzione.
Le tracce delle prove dovranno essere predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. Per ciascuna delle prove scritte il DM 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
La prova scritta di Italiano deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti. La commissione d’esame predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo.
La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche deve accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta
Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.
La prova scritta relativa alle lingue straniere deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’Inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
La prova scritta si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’Inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia:
1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all’Inglese che alla seconda lingua studiata.
Nelle scuole o nelle classi in cui vengono utilizzate le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua Inglese o per potenziare l’insegnamento dell’Italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta farà riferimento ad una sola lingua straniera.
Il colloquio d’esame sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo una calendarizzazione disposta dalla commissione d’esame in sede di riunione preliminare. Durante la riunione preliminare viene definita, infatti, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l’ordine di successione delle prove scritte e l’ordine delle classi per lo svolgimento dei colloqui.
Il colloquio è finalizzato, come esplicitato nell’art.10 del DM 741/2017, a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel succitato profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del!”infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione e deve essere sviluppato in modo tale da porre particolare attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Come previsto dal Decreto Legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione..
I docenti coordinatori dei Consigli di Classe avranno cura di illustrare il contenuto della presente circolare agli Alunni e alle Famiglie in occasione dei colloqui scuola-famiglia e dei consigli di classe.
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